Statuto del Rotary Club Lorenzo il Magnifico

STATUTO DEL ROTARY CLUB
FIRENZE LORENZO IL MAGNIFICO

Approvato dall’assemblea del 25 settembre 2019

 

Articolo 1 Definizioni

Nel presente statuto i seguenti termini hanno il significato indicato a lato, a meno che il contesto non indichi altrimenti:

  1. Consiglio:             consiglio direttivo del club.
  2. Regolamento:       regolamento del club.
  3. Consigliere:          membro del consiglio direttivo.
  4. Socio:                    socio attivo del club.
  5. RI:                          Rotary International
  6. Club satellite:       potenziale club i cui soci possono essere affiliati a questo club
  7. Anno:                    anno rotariano che inizia il 1° luglio e finisce il 30 Giugno dell’anno successivo.

Articolo 2 Nome
Il nome di questa associazione è Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico

Articolo 3 Finalità
Le finalità del club sono di perseguire lo Scopo del Rotary, realizzare progetti di servizio di successo in base alle cinque Vie d’azione, contribuire ad avanzare il Rotary rafforzandone l’effettivo, sostenendo la Fondazione Rotary e sviluppando dirigenti oltre il livello di club.

Articolo 4 Limiti territoriali del club
I limiti territoriali del club sono i seguenti: il Comune di Firenze

 Articolo 5 Scopo dell’associazione
Lo scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore propulsore di ogni attività e, in particolare esso si propone di:

Primo.     Sviluppare relazioni amichevoli come opportunità per servire l’interesse generale.

Secondo. Informare ai principi della più alta rettitudine l’attività imprenditoriale e professionale, riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile, e facendo sì che venga esercitata nella maniera più nobile, quale mezzo per servire la collettività.

Terzo.     Orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club secondo l’ideale del servire.

Quarto.    Propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali unite nel comune proposito e nella volontà di servire.

Articolo 6 Cinque Vie d’azione
Le cinque Vie d’azione rappresentano il fondamento teorico e pratico della vita di questo club.

  1. L’Azione interna, prima Via d’azione rotariana, riguarda le attività che ogni socio deve intraprendere nell’ambito del club per assicurarne il buon funzionamento.
  2. L’Azione professionale, seconda Via d’azione rotariana, ha lo scopo di promuovere l’osservanza di elevati princìpi orali nell’esercizio di ogni professione, riconoscere la dignità di ogni occupazione utile e diffondere il valore del servire, propulsore ideale di ogni attività. I soci sono chiamati a operare, sul piano personale e professionale, in conformità con i princìpi del Rotary e mettere a disposizione le proprie competenze professionali per progetti sviluppati dai club, per rispondere alle occorrenze più pressanti della collettività.
  3. L’Azione di interesse pubblico, terza Via d’azione rotariana, riguarda le iniziative intraprese dai soci, talvolta in collaborazione con altri, per migliorare la qualità della vita nel comune o nella località in cui si trova il club.
  4. L’Azione internazionale, quarta Via d’azione rotariana, comprende le attività svolte dai soci per promuovere l’intesa, la tolleranza e la pace tra i popoli, favorendo l’incontro con persone di altri Paesi, con la loro cultura, le loro tradizioni, i loro problemi e le loro speranze, attraverso letture e scambi di corrispondenza, come pure tramite la cooperazione alle iniziative e ai progetti promossi dai club a favore di abitanti di altri Paesi.
  5. Azione per i giovani, quinta Via d’azione rotariana, riconosce l’impronta positiva lasciata nella vita dei ragazzi e dei giovani adulti dalle attività di sviluppo della leadership, dalla partecipazione a progetti di servizio locali e internazionali, e dagli scambi volti a promuovere la pace nel mondo e la comprensione tra le culture.

Articolo 7 Eccezioni ai provvedimenti sulle riunioni e l’assiduità
Il regolamento può includere norme e requisiti non in conformità con l’articolo 8, comma 1, articolo 12 e articolo 15, comma 4, di questo documento.
Tali norme o requisiti prevarranno sulle norme o requisiti di tali sezioni di questo statuto; un club è comunque tenuto a riunirsi almeno due volte al mese.

Articolo 8 Riunioni

1Riunioni ordinarie. [V. art. 7 per eccezioni ai provvedimenti di questo comma]

(a) Giorno e orario.
Il club si riunisce una volta alla settimana, nel giorno e nell’ora indicati nel suo regolamento. La presenza può avvenire in persona, tramite una riunione online, oppure attraverso una connessione online per i soci la cui presenza potrebbe altrimenti essere preclusa. Come alternativa, un club potrà organizzare una riunione ogni settimana o durante le settimane selezionate in precedenza, postando un’attività interattiva nel sito web del club. Si considera giorno della riunione quello in cui verrà postata l’attività sul sito web del club.

(b) Cambiamenti.
Per validi motivi, il consiglio può rimandare una riunione ordinaria ad altra data (comunque precedente a quella della riunione successiva) o a un’altra ora dello stesso giorno, oppure ad una sede differente della riunione.

(c) Cancellazione.
Il consiglio può cancellare una riunione ordinaria se essa cade in un giorno di festa, comprese le festività comunemente osservate (o durante la settimana che comprende tale festa) o in caso di decesso di un socio, oppure in caso di eventi eccezionali quali epidemie o disastri che colpiscono l’intera comunità, o eventi bellici che mettano in pericolo la vita dei soci.

Il consiglio può cancellare al massimo quattro riunioni ordinarie all’anno per cause diverse da quelle sopra elencate con un limite massimo di tre cancellazioni consecutive.

(d) Riunione del club satellite (se pertinente).
Se previsto dal regolamento, il club satellite si riunisce una volta alla settimana nel giorno e all’ora stabiliti dai suoi soci. La data e l’ora delle riunioni possono essere modificate secondo quanto stabilito al comma 1 (b) di questo articolo. Le riunioni del club satellite possono essere cancellate per le ragioni enumerate al comma 1 (c) di questo articolo. Le votazioni dovranno seguire le procedure previste dal regolamento.

2 –  Assemblea annuale.
(a) Il regolamento stabilisce che l’assemblea annuale per l’elezione dei dirigenti avvenga non oltre il 31 dicembre.
(b) L’assemblea annuale del club satellite (se pertinente) indetta allo scopo di eleggere i suoi dirigenti deve svolgersi prima del 31 dicembre.

3 –  Riunione del consiglio direttivo. Il verbale scritto deve essere redatto per tutte le riunioni. Il verbale dovrà essere disponibile per tutti i soci entro 60 giorni dallo svolgimento della riunione.

Articolo 9 Eccezioni ai provvedimenti sull’effettivo

Il regolamento può includere norme e requisiti in conformità con l’articolo 10, comma 2 e 4 – 8 di questo statuto.
Tali norme o requisiti, qualora adottati, prevalgono su quanto previsto da tali comma di questo documento.

Articolo 10 Compagine dei soci (V. art. 9 per le eccezioni al comma 2 e 4 – 8 di questo articolo)

1 –     Requisiti generali.
Il club si compone di persone adulte che dimostrano buon carattere, integrità e leadership, disponibili al servizio nella propria comunità e/o nel mondo, che godono di buona reputazione nell’ambito degli affari, della professione e nella comunità.

2 –     Tipi di affiliazioni.
Il club ha due tipi di soci: attivi e onorari.

3 –     Soci attivi.
 Può essere ammesso come socio attivo del club chiunque sia in possesso dei requisiti indicati all’articolo 5, comma 2 dello statuto del Rotary International.

4 –     Affiliazione al club satellite.
I soci del club satellite sono affiliati anche al club patrocinante sino al momento in cui il satellite non venga riconosciuto quale Rotary club dal Rotary International.

5 –     Doppia affiliazione.
Nessun socio può essere contemporaneamente affiliato, come socio attivo, in un altro club, a meno che non si tratti di un club satellite di questo club. L’esclusione non vale per i Soci del Rotaract che abbiano compiuto i 30 anni di età. I termini economici della loro partecipazione al Club saranno disciplinati dal Regolamento. Nessuno può essere simultaneamente socio attivo e socio onorario nel club.

6 –     Soci onorari.
(a) Requisiti.
Possono essere ammesse, come soci onorari del club, persone che si siano distinte per servizio meritorio e chi è considerato amico del Rotary per il suo supporto alla causa dell’associazione. La durata di tale affiliazione è fissata dal consiglio direttivo, Si può essere soci onorari di più di un club.
(b) Diritti e privilegi.
I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota sociale, non hanno diritto di voto, non possono ricoprire cariche all’interno del club e non rappresentano alcuna categoria, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di ogni altro privilegio. I Soci onorari di un altro club, hanno il solo privilegio di poterlo visitare senza essere ospiti di un Rotariano.

7 –     Titolari di cariche pubbliche.
Coloro che assumano una carica pubblica per un periodo limitato di tempo non potranno essere ammessi in questo club con la categoria professionale relativa a tale carica. Fanno eccezione a tale regola le cariche in campo giudiziario e quelle presso istituzioni scolastiche di vario livello. I soci che vengono eletti o nominati a ricoprire cariche pubbliche per un periodo specifico di tempo potranno mantenere la classificazione in essere per tutta la durata delle cariche.

8 –     Impiego presso il Rotary International.
Possono essere soci del club anche i dipendenti del RI.

Articolo 11 Categorie professionali

1 –     Provvedimenti generali

(a) Attività principale.
Ogni socio attivo appartiene a una categoria in base alla sua attività professionale, imprenditoriale o di servizio alla comunità. La categoria è quella che descrive l’attività principale del socio o dell’impresa, società o ente di cui fa parte.
(b) Rettifiche.
Se le circostanze lo richiedono, il consiglio direttivo può rettificare o adattare la categoria di appartenenza di un socio. In tal caso, il socio deve essere informato della modifica proposta e ha diritto a esprimere il proprio parere in proposito.

2 –     Restrizioni.
Il club non può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria che sia già rappresentata da cinque o più soci, a meno che il club non abbia più di 50 soci. In tal caso, può ammettere un nuovo socio attivo in una categoria, purché il numero dei suoi rappresentanti non superi il 10 % dei soci attivi del club. I soci in pensione non possono essere inclusi nel numero totale di soci in una categoria. La categoria di appartenenza di un socio che si trasferisce o di un ex-socio di club, o Rotaractiano, oppure alunno del Rotary, secondo quando definito dal Consiglio centrale del RI, non preclude l’ammissione quale socio attivo, anche ciò comporta un temporaneo superamento delle limitazioni di cui sopra. Il socio che cambi categoria può mantenere la propria affiliazione al club nella nuova categoria indipendentemente da queste restrizioni.

 

Articolo 12 Assiduità (V. articolo 7 per le eccezioni ai provvedimenti di questo articolo)

1 –     Provvedimenti generali.
Ogni socio è tenuto a partecipare alle riunioni ordinarie del club, o del club satellite se previsto dal regolamento; deve inoltre impegnarsi nei progetti di servizio e in altri eventi ed attività promossi dal club. Un socio è considerato presente a una riunione ordinaria se vi partecipa, di persona o tramite una connessione online, per almeno il 60% della sua durata o se, dovendo assentarsi improvvisamente dalla riunione, successivamente dimostra al consiglio direttivo, che l’assenza è dovuta a motivi validi, o partecipa alla regolare riunione postata nel sito web del club entro una settimana dalla data in cui l’informazione è stata postata, o ancora se recupera l’assenza in uno dei modi seguenti:

(a)   Se entro quattordici (14) giorni prima o dopo la riunione cui non può partecipare, il socio:
(1) partecipa alla riunione ordinaria di un altro club, del club satellite di un altro club o di un club provvisorio per almeno il 60% della durata della riunione;

(2) partecipa alla riunione ordinaria di un club Rotaract, di un club Interact o di un Gruppo rotariano comunitario, anche se provvisori;

(3) partecipa al congresso internazionale del RI, al Consiglio di Legislazione, a un’assemblea internazionale, a un Istituto del Rotary indetto per i dirigenti in carica, emeriti ed entranti del RI, o a qualsiasi altra riunione convocata con l’approvazione del Consiglio centrale o del presidente del RI che agisca per conto del Consiglio centrale; a un congresso multi zona del Rotary, alla riunione di una commissione del RI, a un congresso o a un’assemblea di formazione distrettuale, a una qualsiasi riunione distrettuale convocata dal Consiglio centrale del RI, alla riunione di una commissione distrettuale convocata dal governatore, o u una riunione intra-cittadina dei Rotary club regolarmente annunciata;

(4) si presenta all’ora e nel luogo in cui avvengono di consueto le riunioni di un altro club, o del club satellite di un altro club, con l’intenzione di parteciparvi, ma non può perché la riunione non ha luogo;

(5) partecipa ad un progetto di servizio del club, o a un evento o incontro sponsorizzato dal club e autorizzato dal suo consiglio;

(6) partecipa a una riunione del consiglio o, se autorizzato dal medesimo, alla riunione di una commissione di cui faccia parte;

(7) partecipa tramite un sito web del club a un’attività interattiva che richieda almeno 30 minuti di partecipazione.

Qualora un socio si trovi al di fuori del Paese in cui risiede per più di quattordici (14) giorni, i limiti di tempo non sono imposti, così da permettere al socio di prendere parte, in qualsiasi momento, alle riunioni ordinarie di un club o di un club satellite nel Paese in cui si trova. Tali riunioni saranno considerate un valido recupero di quelle cui non ha potuto prender parte durante il soggiorno all’estero.

(a) Se al momento della riunione, il socio si trova:

(1) in viaggio verso o da una delle riunioni indicate alla lettera (a) (3) del presente comma;

(2) in servizio come dirigente, membro di una commissione del RI o amministratore della Fondazione Rotary;

(3) in servizio come rappresentante speciale del governatore distrettuale in occasione della formazione di un nuovo club;

(4) in viaggio per affari rotariani, in rappresentanza del RI;

(5) direttamente e attivamente impegnato in un progetto di servizio sponsorizzato dal distretto, dal RI o dalla Fondazione Rotary in una zona remota in cui non esista la possibilità di compensare l’assenza;

(6) impegnato in attività rotariane debitamente autorizzate dal consiglio, che non consentano la partecipazione alla riunione.

2 –     Assenze prolungate per trasferte di lavoro.
Il socio che si trovi in trasferta dal Paese in cui risiede per un periodo di tempo prolungato può partecipare alle riunioni di un club locale, a seguito di accordo fra quest’ultimo e il proprio club.

3 –     Assenze giustificate.
L’assenza di un socio si considera giustificata se:

(a)   tale assenza si verifica in conformità con le condizioni e le circostanze approvate dal consiglio. Il consiglio può giustificare l’assenza di un socio per motivi che considera validi e sufficienti. Le assenze giustificate non devono protrarsi per più di dodici mesi.

Tuttavia tale durata potrà essere prorogata dal consiglio direttivo del club oltre i 12 mesi iniziali, per ragioni economiche, oppure a seguito della nascita, adozione o affidamento di un bambino, che richiedono un ulteriore periodo di assenza.

(b)  Gli anni di affiliazione del socio a uno o più club superano i 20 anni e, combinati insieme all’età anagrafica, equivalgono a un minimo di 85 anni e il socio abbia comunicato per iscritto al segretario del club il proprio desiderio di essere esentato, ottenendo la dispensa dalla frequenza.

4 –     Assenze dei dirigenti del RI.
L’assenza di un socio è giustificata se il socio è dirigente del RI o partner rotariano di un dirigente del R.I.

5 –     Registri delle presenze.
Se il socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato al comma 3 (a) del presente articolo non frequenta una riunione, né il socio né la sua assenza, sono considerati ai fini del computo delle presenze del club. Se il socio le cui assenze siano giustificate in base a quanto indicato ai commi 3 (b) e 4 del presente articolo frequenta una riunione al club, sia il socio sia la sua presenza sono considerati ai fini del computo delle presenze del club.

 

Articolo 13 Consiglieri, dirigenti e commissioni

 

1 –     Organo direttivo.
L’organo direttivo del club è il consiglio direttivo, composto in conformità a quanto previsto dal regolamento del club.

2 –     Autorità.
L’autorità del consiglio si stende a tutti i dirigenti e alle commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante una carica.

3 –     Decisioni del consiglio.
Le decisioni del consiglio in merito a qualsiasi aspetto dell’attività del club hanno carattere definitivo e sono soggette solo ad appello del club. Tuttavia, nel caso in cui il consiglio decida di cessare l’affiliazione di un socio, l’interessato può, conformemente all’articolo 15, comma 6, fare appello al club, richiedere la mediazione o avvalersi della clausola arbitrale. In caso di appello, una decisione può essere annullata solo dal voto dei due terzi dei soci presenti a una riunione ordinaria in cui sia presente il numero legale dei partecipanti, purché l’appello sia stato comunicato dal segretario a ogni socio del club almeno cinque (5) giorni prima della riunione. In caso di appello, la decisione del club ha valore definitivo.

4 –     Dirigenti.
Sono dirigenti del club il presidente, il presidente uscente, il presidente eletto, il segretario e il tesoriere, ed eventualmente uno o più vicepresidenti. Fanno tutti parte del consiglio direttivo. Fra i dirigenti è incluso anche il prefetto che può essere componente del consiglio direttivo, se previsto dal regolamento. I dirigenti sono tenuti a partecipare regolarmente alle riunioni del club satellite.

5 –     Elezione dei dirigenti.

(a) Mandato dei dirigenti (presidente escluso).

I dirigenti sono eletti in base a quanto stabilito dal regolamento del club e, tranne il presidente, entrano in carica il 1° luglio immediatamente successivo alla loro elezione e restano in carica per il periodo previsto per la carica stessa, o fino all’elezione e allo insediamento dei loro successori.

(b)   Mandato presidenziale.

Il presidente è eletto in base a quanto stabilito dal regolamento del club, non più di due (2) anni e non meno di diciotto (18) mesi prima del giorno in cui entrerà in carica. Il presidente nominato assume l’incarico di presidente eletto il 1° luglio dell’anno immediatamente precedente a quello per cui è stato eletto presidente. Il mandato presidenziale ha inizio il 1° luglio e dura un anno oppure fino all’elezione e all’insediamento di un successore.

(b) Requisiti.

Tutti i dirigenti e i membri del consiglio devono essere Soci del club in regola con i pagamenti. Il candidato alla presidenza deve essere stato socio del club per almeno tre anni prima della nomina a tale incarico deve aver ricoperto  una carica di Dirigente  nel Consiglio Direttivo e dovrà partecipare al seminario di istruzione dei Presidenti eletti ed all’Assemblea distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal Governatore entrante. In tal caso, il Presidente eletto deve inviare in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori.

Il presidente eletto che non partecipa alle previste attività d’istruzione e formazione o, se nel caso, non invia a rappresentarlo un delegato del club, non può assumere l’incarico di presidente. In questo caso, il presidente in carica prosegue il suo mandato sino all’elezione di un successore che abbia partecipato al seminario d’istruzione dei presidenti eletti e all’assemblea di formazione distrettuale o che abbia ricevuto una formazione ritenuta sufficiente dal governatore eletto.

6 –     Gestione dei club satellite (se pertinente).
Il club satellite opera nella stessa area geografica di questo club o in sua prossimità.

(a) Supervisione.

Il club satellite viene monitorato e sostenuto dal club nella misura ritenuta opportuna dal consiglio direttivo di quest’ultimo.

(b) Consiglio direttivo del club satellite.

Il club satellite elegge annualmente tra i suoi soci il proprio consiglio direttivo a cui viene affidata l’amministrazione ordinaria. Il consiglio è composto dai dirigenti del club satellite e da quattro-sei altri soci, secondo quanto previsto dal regolamento. Ne fanno parte il suo presidente, il presidente uscente, il presidente eletto, il segretario e il tesoriere. Nell’occuparsi della gestione del club satellite e delle sue altre attività, il consiglio opera in conformità con le norme, i requisiti, le procedure e gli obiettivi del Rotary e sotto la guida del club patrocinante, sul quale o nell’ambito del quale non ha alcuna autorità.

(c) Procedure di rendicontazione del club satellite.

Il club satellite deve consegnare ogni anno, al presidente e al consiglio direttivo di questo club, un resoconto sulla sua compagine sociale, sulle sue attività e sui programmi svolti, accompagnato dal bilancio assoggettato a revisione, in modo che tale documentazione possa essere inclusa nel rendiconto presentato annualmente dal club ai suoi soci. Al club satellite potranno essere richiesti altri rapporti, se il club patrocinante lo riterrà necessario.

7 –     Commissioni.

         Il club dovrà avere le seguenti commissioni:

  • Amministrazione del club
  • Effettivo
  • Immagine pubblica
  • Fondazione Rotary
  • Progetti d’azione

Se necessario, si potranno nominare ulteriori commissioni.

Articolo 14 Quote sociali
Ogni socio è tenuto a pagar una quota sociale annuale, come stabilito dal regolamento.

Articolo 15 Durata dell’affiliazione

1 –     Durata.
L’affiliazione al club dura fintanto che esiste il club, salvo cessazione secondo le disposizioni che seguono.

2 –     Cessazione automatica

(a) Requisiti.
Un socio cessa automaticamente di far parte del club quando non soddisfa più i requisiti di appartenenza. Va però evidenziato che:

(1) il consiglio può concedere a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club, un permesso speciale non superiore a un (1) anno, per consentirgli di visitare un club nella località in cui si trasferire e farsi conoscere, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club;

(2) il consiglio può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club di mantenerne l’affiliazione, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.

(b)   Riammissione.
Un socio la cui affiliazione cessi per uno dei motivi esposti alla lettera (a) può presentare domanda di riammissione, mantenendo la categoria precedente o richiedendone una nuova.

(b) Cessazione dell’affiliazione come socio onorario.
Un socio onorario cessa automaticamente di essere tale al termine del periodo stabilito dal consiglio per tale affiliazione. Il consiglio può tuttavia estendere detto periodo, come può anche revocare l’affiliazione onoraria in qualsiasi momento.

3 –     Cessazione per morosità.

(a) Procedura.
Un socio che non abbia pagato le quote dovute entro i 30 giorni successivi alla scadenza è invitato a versarle dal segretario, mediante un sollecito scritto inviato all’ultimo indirizzo noto. Se il pagamento non avviene entro dieci (10) giorni dalla data del sollecito, il consiglio può, a propria discrezione, revocare l’affiliazione del socio.

(b) Riammissione.
Il consiglio può riammettere un socio che abbia perso l’affiliazione al club, previa domanda e pagamento di tutte le somme dovute. Nessun socio, tuttavia, può essere riammesso come socio attivo se la propria categoria è stata nel frattempo occupata (articolo 11, comma 2).

4 –     Cessazione per assenza abituale. (Vedi articolo 7 per le eccezioni ai provvedimento per questo comma)

(a) Percentuali di assiduità.
Un socio deve

(1) partecipare ad almeno il 50% delle riunioni ordinarie del club o del club satellite o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club per un minimo di 12 ore in ciascun semestre, o raggiungere una combinazione equilibrata di queste due forme di partecipazione;

(2) partecipare ad almeno il 30% delle riunioni ordinarie del club o del club satellite o impegnarsi in progetti, attività ed eventi promossi dal club in ciascun semestre (ne sono esonerati gli assistenti del governatore, secondo la definizione del Consiglio centrale).il consiglio può consentire a un socio che si trasferisca al di fuori della località in cui ha sede il club di mantenerne l’affiliazione, purché il socio continui a soddisfare tutti i requisiti di appartenenza al club.

I soci che non soddisfano questi requisiti possono perdere l’affiliazione al club a meno che non siano dispensati dal consiglio per validi motivi.

(b) Assenze consecutive.
Un socio che risulti assente a quattro riunioni consecutive e che non sia dispensato dal consiglio per validi motivi o in base a quanto stabilito all’articolo 12, commi 3 o 4, deve essere informato dal consiglio che la sua assenza può essere interpretata come rinuncia all’affiliazione al club. Dopodiché il consiglio può, a maggioranza, revocare l’affiliazione.

5 –     Cessazione per altri motivi.

(a) Giusta causa.
Il consiglio può, a una riunione convocata per l’occasione, revocare l’affiliazione di qualsiasi socio che non soddisfi più i requisiti richiesti per l’appartenenza al club, o per altri validi motivi, mediante il voto di almeno due terzi dei suoi membri presenti e votanti. I principi guida di tale riunione sono delineati nell’articolo 10, comma 1, nella Prova delle quattro domande e negli elevati standard etici che si impegnano di mantenere i soci dei Rotary Club.

(b) Preavviso.
Prima dell’intervento indicato al punto (a) del presente comma, il consiglio deve informare il socio delle proprie intenzioni, con un preavviso scritto di almeno dieci (10) giorni, dandogli la possibilità di rispondere per iscritto. Il socio ha inoltre diritto ad esporre di persona le proprie ragioni davanti al consiglio. Il preavviso va recapitato di persona o mediante raccomandata all’ultimo indirizzo noto del socio.

(c) Sospensione della categoria.
Una volta che il consiglio ha revocato l’affiliazione di un socio per i motivi esposti nel presente comma, il club non può ammettere un altro socio nella stessa categoria dell’ex socio fintanto che non sia scaduto il termine per proporre appello e non sia stata annunciata la decisione del club o degli arbitri. Questa disposizione non si applica se, dopo l’ammissione del nuovo socio e indipendentemente dall’esito dell’allo, il numero di soci appartenenti a tale categoria rientra comunque nei limiti consentiti.

6 –     Diritto di appello o cessazione per decisione arbitrale.

(a) Preavviso
Entro sette (7) giorni dalla decisione del consiglio di revocare l’affiliazione, il segretario deve inviare al socio la comunicazione scritta della decisione. Il socio ha quindi quattordici (14) giorni per comunicare per iscritto al segretario la propria intenzione di appellarsi al club o di richiedere una mediazione o arbitrato, come stabilito dall’articolo 19.

(b) Riunione per la discussione sull’appello.
In caso di appello, il consiglio decide la data della riunione ordinaria del club in cui questo va discusso, riunione che deve tenersi entro ventuno (21) giorni dalla ricezione dell’appello. Ogni socio deve essere informato della riunione e dello specifico argomento, con almeno cinque (5) giorni di anticipo, mediante avviso scritto. A tale riunione sono ammessi solo i soci del club.

(c) Mediazione o arbitrato.
La procedura usata per la mediazione o l’arbitrato è quella indicata nell’articolo 19.

(d) Appello.
In caso di appello, la decisione del club ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad arbitrato.

(e) Decisione arbitrale.
In caso di arbitrato, la decisione degli arbitri o, se gli arbitri non raggiungono un accordo, del presidente del collegio arbitrale, ha carattere definitivo per tutte le parti e non è soggetta ad appello.

(f) Mediazione non riuscita.
Nel caso la mediazione non abbia successo, il socio può proporre appello al club o richiedere l’arbitrato secondo quanto indicato al punto (a).

7 –     Decisioni del consiglio.
La decisione del consiglio diventa definitiva in mancanza di appello al club o di richiesta di arbitrato.

8 –     Dimissioni.
Le dimissioni di un socio dal club devono essere comunicate per iscritto al presidente o al segretario, e sono accettate dal consiglio a condizione che il socio sia in regola con il pagamento delle somme spettanti al club.

9 –     Perdita dei diritti relativi al patrimonio sociale.
Un socio che cessi, per qualsiasi motivo, di appartenere al club, perde ogni diritto sui fondi o altri beni appartenenti al club qualora, in conformità con le leggi locali, l’affiliazione al club comporti per i soci l’acquisizione di diritti sui fondi o su altri beni appartenenti al club.

10 –   Sospensione dal club.
 Indipendentemente da ogni altra disposizione prevista in questo statuto, se il consiglio ritiene che:

  (a)   al socio siano state rivolte accuse fondate di violazione delle disposizioni dello statuto o di comportamento scorretto o tale da nuocere agli interessi del club;

(b)   le accuse, se comprovate, costituiscano giusta causa di revoca dell’affiliazione;

(c)   sia auspicabile comunque attendere la conclusione di un procedimento o evento giudicato indispensabile dal consiglio prima che si possa deliberare in merito alla revoca dell’affiliazione;

(d)   sia nell’interesse del club che il socio venga sospeso temporaneamente, senza alcuna votazione in merito alla sua affiliazione, dalle riunioni e altre attività del club e da eventuali incarichi direttivi all’interno del club;

Il consiglio può mediante un voto di non meno dei due terzi del consiglio, sospendere temporaneamente il socio per un periodo ragionevole di tempo, che non superi novanta (90) giorni, e alle condizioni che il consiglio stesso ritiene necessarie. Il socio sospeso può presentare appello, o ricorrere alla mediazione o all’arbitrato, secondo quanto previsto dal comma 6 di questo articolo. Durante la sospensione, il socio sospeso è esonerato temporaneamente dall’obbligo di frequenza alle riunioni. Prima del termine del periodo di sospensione, il consiglio deve procedere con la revoca dell’affiliazione, oppure reintegrare il rotariano sospeso al suo stato regolare.

Articolo 16 Affari locali, nazionali e internazionali.

1 –     Argomenti appropriati.
 Il benessere generale della comunità locale, della nazione e del mondo interessa naturalmente i soci del club; ogni questione pubblica che abbia a che fare con tale benessere può essere oggetto di analisi e discussione alle riunioni del club, in modo che i soci possano farsene un’opinione personale. Ciò nonostante, il club non deve esprimere opinioni in merito a questioni pubbliche controverse.

2 –     Neutralità.
 Il club non appoggia o raccomanda candidati a cariche pubbliche, né discute durante le sue riunioni i meriti o i demeriti di tali candidati.

3 –     Apoliticità.

(a) Risoluzione a giudizi.
Il club non può adottare né diffondere risoluzioni o giudizi, né prendere decisioni in merito a questioni o problemi internazionali di natura politica.

(b) Appelli.
Il club non può rivolgere appelli a club, popoli o governi, né diffondere lettere, discorsi o programmi per la risoluzione di problemi internazionali specifici di natura politica.

4 –     Celebrazione delle origini del Rotary.
La settimana in cui ricorre l’anniversario della fondazione del Rotary (23 febbraio) è stata designata Settimana della pace e della comprensione mondiale. Durante questa settimana, il club festeggia il servizio reso dal Rotary, riflette sui risultati conseguiti in passato e si concentra sui programmi intesi a promuovere la pace, la comprensione e la buona volontà nella comunità e nel resto del mondo.

Articolo 17 Riviste Rotary

(abrogato)

Articolo 18 Accettazione dello scopo e osservanza dello statuto e del regolamento.
Con il pagamento delle quote sociali, il socio accetta i principi del Rotary, quali sono espressi nel suo scopo, e s’impegna a osservare lo statuto e il regolamento di questo club e a esserne vincolato; soltanto a tali condizioni ha diritti ai privilegi del club. Nessun socio può essere dispensato dall’osservanza dello Statuto e del Regolamento indipendentemente dal fatto di averne ricevuto copia.

Articolo 19 Arbitrato e mediazione

1 –     Controversie.
In caso di controversia tra un socio o un ex socio e il club, un suo dirigente o il consiglio, riguardo a una questione che non sia una decisione del consiglio e che non possa essere risolta mediante la procedura prevista in questi casi, la controversia sarà deferita, mediante richiesta inoltrata al segretario da una delle due parti, a un mediatore o a un collegio arbitrale.

2 –     Data.
Il consiglio, dopo aver sentito le parti interessate, deve fissare la data della mediazione o dell’arbitrato entro e non oltre ventuno (21) giorni dalla richiesta.

3 –     Mediazione.
La mediazione si svolge secondo la procedura riconosciuta da un ente competente o raccomandata da un organo di mediazione che vanti esperienza in mediazione di controversie ovvero che sia raccomandata dalle linee guida del Consiglio centrale del RI o del Consiglio di amministrazione della Fondazione Rotary. Solamente un socio di un club può essere nominato come mediatore. Il club può richiedere che sia il governatore del distretto o un suo rappresentante a nominare un mediatore, sempre socio di un club, che abbia le capacità e l’esperienza necessarie.

4 –     Arbitrato.
In caso di arbitrato, ognuna delle due parti nomina un arbitro o gli arbitri nominano il presidente del collegio arbitrale. Arbitri e presidente devono essere soci di un Rotary Club.

5 –     Decisione arbitrale.
La decisione presa dagli arbitri o, in caso questi giungano a soluzioni diverse, dal presidente del collegio arbitrale, è definitiva, vincolante e incontestabile.

Articolo 20 Regolamento
Questo club deve adottare un regolamento che non sia in contrasto con lo statuto o il regolamento del RI, con le norme specifiche di una zona, nel caso siano state determinate dal RI, e con il presente statuto. Detto regolamento può incorporare provvedimenti supplementari e può essere emendato secondo le disposizioni in esso contenute.

Articoli 21 Interpretazione
L’uso del termine “posta”, in qualsiasi forma, derivazione e combinazione appaia nel presente statuto, implica l’uso sia della posta tradizionale che di quella elettronica (e-mail), quest’ultima intesa come mezzo per ridurre i costi e ottimizzare i tempi di risposta.

Articolo 22 Emendamenti

1 –     Modalità.
 Salvo per quanto stabilito al comma 2 di questo articolo, il presente statuto può essere emendato solo dal consiglio di legislazione nel modo stabilito dal regolamento del RI per l’emendamento del medesimo.

2 –     Emendamento degli articoli 2 e 4.
 Gli articoli 2 (Nome) e 4 (Limiti territoriali) del presente statuto possono essere emendati in qualunque riunione ordinaria del club, alla quale sia presente il numero legale, mediante voto affermativo dei due terzi dei soci presenti e votanti, purché la proposta di emendamento sia stata comunicata per iscritto a tutti i soci e al governatore almeno dieci (10) giorni prima della riunione, e purché tale emendamento sia sottoposto all’approvazione del Consiglio centrale del RI ed entri in vigore solo dopo tale approvazione. Il governatore può presentare al Consiglio centrale del RI la propria opinione in merito alla modifica proposta.

 

Firenze, 25 settembre 2019